Caro Andrea,
la sentenza "Cappato/Antoniani" della Corte costituzionale e le successive sentenze delle Corti di Assise di Milano e Massa hanno permesso di fare grandi passi avanti nel riconoscimento delle libertà di scelta sulla propria vita. In base alla decisione della Corte e alle successive per i casi pregressi che ne attuano la portata, l'aiuto al suicidio in Italia non è più punibile, a determinate condizioni di salute del malato e di verifica da parte delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel nostro ordinamento inoltre, dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 219/17 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, che afferma l'esecuzione delle volontà in materia di rifiuto delle cure o meno, prevedendo la piena applicazione anche della Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure nel rispetto della dignità personale.
Scelte diverse che un malato può effettuare nel fine vita, con conseguenze anche per l'attività del medico rispetto alle richieste dei pazienti.
FILOMENA GALLO
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