venerdì 20 marzo 2020

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE



. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’ intero
territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri,
nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto
da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,
comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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