LA CORTE DI CASSAZIONE e la CORTE COSTITUZIONALE hanno sancito che il cittadino malato deve esigere dal medico curante cure esclusivamente appropriate solo sotto il profilo clinico. Non dettate - e pertanto limitate - da vincoli economici.
In pratica i giudici della Consulta chiariscono – come spiega Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato - che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
Sulla stessa linea la sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n.8254 del 2 marzo 2011), rispolverata nei giorni scorsi dal notiziario online della Fimmg (sindacato dei medici di famiglia) di Roma. «A nessuno – si legge nel documento - è consentito di ante porre la logica economica alla logica della tutela della salute, di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell'ammalato».
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