Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali, agricoli e forestali.
Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (modificata dalla LR 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane).
Nei Comuni posti a quota inferiore ai 300 mt sul livello del mare vigono le disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 2017 che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo.
MERCALLO E' 277 MT SUL LIVELLO DEL MARE .....QUINDI SOTTO I 300 METRI ....QUINDI DIVIETO DEI FALO '.
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