domenica 15 aprile 2018

MANDARE LETTERE ANONIME NON E' MOLESTIA



Inviare lettere anonime non configura il reato di molestie. Questo perché il reato in questione è contestabile quando il disturbo alla persona avvenga «in luogo pubblico o aperto al pubblico», oppure con il «telefono, per petulenza o per altro biasimevole motivo». Lo ha stabilito la Cassazione, nella sentenza con cui ha annullato la condanna disposta in secondo grado dal Tribunale di Rimini nei confronti di una donna che aveva riempito la cassetta delle lettere della vittima con missive anonime.

Per i supremi giudici, l'imputata non avrebbe posto in essere 
«nessuna delle condotte tipizzate dalla norma». L'invio delle lettere, infatti, non era avvenuto in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e non era stato corredato da molestie telefoniche. Per questo motivo, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza, giudicando il fatto «insussistente».

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