domenica 16 aprile 2017

ASSISTENZA DISABILI -CORTE COSTITUZIONALE : " ANCHE CONVIVENTI NON SPOSATI HANNO DIRITTO AI PERMESSI MENSILI "



 
L’articolo 33, comma 3, della legge 104 limitava, infatti, la fruizione dei detti permessi mensili –in ragione di tre – ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado “ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
 
Non era prevista la concessione dei permessi al “convivente more uxorio”. Con tale espressione, come è noto, si intende la condizione di due persone che convivono con una relazione affettiva stabile, come se fossero sposate, non avendo contratto matrimonio.

La Corte costituzionale interviene – sentenza 23 settembre 2016, n. 213 - sui permessi della legge 104/1992 relativi all’assistenza alle persone disabili – handicappate per la vetusta terminologia della legge – con una decisione che permette la cessazione della discriminazione in relazione allo status di persona non sposata.


Il diritto alla salute psico-fisica del disabile deve essere tutelato ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione.

I giudici supremi sono chiarissimi sul punto: il diritto della persona disabile non sposata “verrebbe ad essere irragionevolmente compresso,( dalla vecchia interpretazione della legge 104 ) non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato ‘normativo’ rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio”.


Ancora una volta è la giurisprudenza della Corte costituzionale a entrare nel mondo dei diritti correggendo le storture e i ritardi della politica.





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