giovedì 24 novembre 2016

PROBLEMI INERENTI L'ABBANDONO DELLA CASA CONIUGALE



Come sapete l’Associazione Avvocati al Tuo Fianco si occupa anche di diritto di famiglia e siamo oggi a parlare della delicata tematica della separazione a seguito di abbandono del tetto coniugale.
L’abbandono della casa coniugale viene confermato come motivo di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe su chi ha lasciato il tetto coniugale, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia dovuto al fatto che il comportamento dell’altro coniuge abbia reso la convivenza sia intollerabile al punto da renderne impossibile la prosecuzione. L’onere della prova diviene ancora più pesante e importante quando nell’allontanamento siano stati coinvolti i figli.
Anche la mancanza di un’intesa sessuale può rappresentare una «giusta causa» per abbandonare il tetto coniugale, ragion per cui l’abbandono, giustificato da tale motivo, non può sorreggere una pronuncia di addebito, emergendo, nella relazione di coniugio, l’assenza di un rapporto «sereno e appagante».
Va riconosciuta l’irrilevanza, ai fini dell’addebito, di condotte intollerabili o comunque in contrasto con una sana convivenza quando queste siano sopravvenute in un contesto già avviato di disgregazione della comunione spirituale e materiale ovvero in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, dove sia venuto a mancare l’affetto coniugale ( “affectio coniugalis”). Lo stesso principio vale quando l’abbandono intervenga in una situazione già irrimediabilmente compromessa, anche per ragioni obiettive, che prescindono dall’addebitabilità ad uno dei coniugi.
Chiaro che se avete dubbi circa una situazione di separazione o divorzio che vi riguarda, la cosa migliore prima di fare qualunque passo falso è chiedere consiglio ad un legale che vi sappia guidare. Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco mette a disposizione degli associati una squadra di avvocati preparati sulla materia che potranno offrirvi la consulenza legale verbale gratuita di cui abbisognate.
Nel valutare le domande di addebito della separazione, articolate da entrambi i coniugi, il giudice è tenuto ad accertare non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che tale comportamento non sia causalmente ricollegabile ad una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.


Il giudice, prima di addebitare la separazione, deve quindi procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi, per verificare se il comportamento dell’uno non possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite in quello dell’altro.
E’ stato detto, inoltre, che il giudice, pur avendo accertato a carico di uno dei coniugi un comportamento riprovevole, non è esonerato dall’esaminare la condotta dell’altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge, e quindi, in definitiva, dal verificare se e quale incidenza quei comportamenti abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale.
L’indagine sull’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull’esame di singoli episodi di frattura o contrasto, ivi incluso l’eventuale allontanamento dalla residenza familiare ovvero la violazione del dovere di fedeltà, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi medesimi, nella continuità dei reciproci rapporti.
Sussistono ampi presupposti per la dichiarazione della separazione giudiziale tra i coniugi quando, fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale, emergano circostanze denotanti l’intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi ed il venir meno dell’affectio coniugalis. La condotta processuale assunta dal coniuge convenuto che si sia allontanato dalla casa coniugale senza il consenso dell’altro coniuge e senza la sussistenza di circostanze idonee a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, costituiscono causa di addebitabilità della separazione.
Come si è potuto notare la materia è molto delicata, non esitate perciò a contattarci per ottenere il giusto consiglio e sostegno: associazione consumatori Avvocati al Tuo fianco - n. verde 800 91 31 81 - tel. 0332 15 63 491.
( Pubblicato da Valentina Varese )

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