sabato 28 dicembre 2019

BASTA CARTA DI PUBBLICITA'?



Ogni famiglia riceve in media 15 kg di pubblicità cartacea l’anno. Se anche non si buttasse via tutto, comunque si tratterebbe di una quantità che, moltiplicata per il numero di famiglie residenti in Italia, corrisponderebbe a migliaia di tonnellate di carta sprecate ogni anno.
La legislazione è recentemente evoluta in questo senso e, a partire dal 6 maggio 2019, con la scadenza del regime transitorio del Dpr 149/2018, un volantino a scopi pubblicitari a noi indirizzato e indesiderato può essere equiparato a una telefonata molesta. Ciò grazie all’aggiornamento ufficiale del cosiddetto Registro delle Opposizioni: ovvero, un elenco a cui ci si può iscrivere che garantisce il diritto di difendersi dalla pubblicità considerata molesta, telefonica, così come (da maggio scorso appunto) quella cartacea.

Problema risolto, si potrebbe concludere, tuttavia non è così semplice. Infatti, il decreto non prende in considerazione tutta quella posta che riceviamo e che non è indirizzata a noi personalmente: flyers, cataloghi, dépliant… Per questi casi non possediamo, in Italia, nessuno strumento legale specifico cui avvalerci.


Quindi ?
Esistono tuttavia delle accortezze che ciascuno può prendere per ridurre, se non addirittura eliminare la posta indesiderata. Due sono le soluzioni finora utilizzate e diffuse nel nostro paese: l’affissione sulla propria cassetta o, previo accordo dell’Assemblea condominiale all’unanimità, su uno spazio dedicato nell’edificio, di un esplicito divieto recante scritto “No Pubblicità”; in alternativa, i condomini (sempre e solo se tutti sono d’accordo) possono decidere di adibire un raccoglitore esterno al deposito di tutti i volantini e cataloghi di natura pubblicitaria a nessuno destinati.
La prima opzione sarebbe validissima, lasciando libertà totale alle persone di decidere, ma purtroppo non sempre è efficace: infatti, spesso il materiale indesiderato si riceve in ogni caso. L’unica soluzione in questo caso resta la querela per “molestia e disturbo di persone”, nonché “violazione della privacy” direttamente alla società di distribuzione. Infatti, indipendentemente da chi sia a fare volantinaggio, in questo caso un soggetto terzo, è sempre chi si avvale di tale soggetto che risponde delle sue attività illecite; a maggior ragione quando si tratta di pubblicità.
La seconda opzione comporta invece un piccolo costo aggiuntivo per ogni singolo utente in termini di tassa dei rifiuti, ma evita grane e appelli alla giustizia.
Riassumendo, i modi per evitare la pubblicità definita indesiderata ci sono, ma sono i singoli cittadini, oppure i condomini a doversi attivare allo scopo. E i Comuni? Questi possono, secondo il TAR di Brescia ripreso poi anche da Torino, nel 2015 “…operare mediante i normali poteri di vigilanza sul territorio per prevenire gli effetti indesiderabili del volantinaggio (maggiori rifiuti, intasamento delle cassette postali) e per sanzionare i singoli abusi, colpendo esclusivamente i responsabili e le imprese per cui gli stessi effettuano la distribuzione pubblicitaria”.( Enzo Favoino )

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