MERCALLO ( VA )Sono le 6.30 di mercoledì 1° novembre 2017 , vorrei dormire ma non posso . Sono stato svegliato dagli spari del solito cacciatore . Con l’ora legale gli spari iniziavano verso le 6.50 , con quella solare vengono anticipati .Le ombre della notte non si sono completamente diradate, ma lui ha già iniziato le sue uccisioni .E continua a sparare .
I rumori degli spari giungono alle mie orecchie con la
medesima intensità perche lui uccide gli uccellini sempre nel medesimo luogo :
un capanno posto a qualche decina di metri da casa mia . A distanza
regolamentare ovviamente .
E’ arrivato nel buio della notte, ha appeso le gabbiette con
gli uccellini da richiamo, magari tenuti al buio per farli meglio cantare ed
ingannare altri uccellini.
Abitando io al confine con un bosco sento il cinguettare di
piccoli volatili e penso : “ chissà quanti di loro saranno oggi uccisi da colui
che dimostra tutta la sua potenza tramite una doppietta “.
Una volta l’uomo cacciava per necessità , ma ora perche
caccia ?
E soprattutto perché uccide in questa maniera ?
Da quando oltre un mese fa è stata riaperta la caccia 4-5
volte la settimana sento solo questi spari .
Lui ed altri come lui che piacere trovano nell’uccidere
uccelli in questo modo ?
Coloro che come me sono
stati svegliati dagli spari alle 6.30
del mattino saranno entusiasti .
Se poi pensiamo a chi si alza di buon’ora tutti i giorni ed
attende il sabato e la domenica per dormire ed invece deve subire il frastuono
causato dalle imprese dell’uomo del
capanno …
E’ giusto ?
Nei confronti di un sordo che non vuol sentire occorre appellarsi alla legge ed ai regolamenti. Innanzitutto occorre accertarsi se a Mercallo esiste il "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose". In seconda battuta si può segnalare l'inconveniente al Sindaco quale Autorità di Polizia Giudiziaria chiedendo se l'attività venatoria nei pressi di una o più abitazioni è consentita prima delle ore 08,00 nei giorno lavorativi e prima delle ore 09,00 nei giorni festivi, come prevede l'art. 659 del Codice Penale.
RispondiElimina..................Disturbo alla quiete pubblica: orari comunali
Se i problemi non riguardano la ristretta realtà condominiale, ma si sviluppano a “più ampio raggio”, allora bisognerà fare riferimento al regolamento del proprio comune di appartenenza. Ed infatti, ogni Comune deve tutelare ed assicurare la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città, opponendo divieto a chiunque di disturbare, con il proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, la pubblica quiete delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso.
Ciò posto, ogni realtà urbana deve dotarsi di un apposito “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose“. Tale regolamento deve disciplinare le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, stabilendo altresì in che orari deve essere garantito il silenzio.
Ebbene, con riferimento agli “orari di silenzio” da rispettare sono generalmente tutelate le seguenti fasce:
nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;
nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 12.00 alle ore 15.00, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;
giorni festivi: dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 9:00;